|
|
|
| TARTARUGHE -> Norme Vigenti |
|
Le testuggini europee sono protette in base al CITES (Convenzione di Washington sul commercio internazionale delle specie di fauna e flora minacciate di estinzione).
Il CITES è nato nel 1973 per salvaguardare in tutto il mondo le specie minacciate di estinzione e controllarne lo sfruttamento commerciale che, insieme alla distruzione degli habitat, rappresenta una grave minaccia per la loro sopravvivenza.
Il Regolamento Comunitario vieta l'acquisto, l'offerta di acquisto, l'acquisizione in qualunque forma a fini commerciali l'esposizione in pubblico per fini commerciali, l'uso a scopo di lucro e l'alienazione, nonché la detenzione, l'offerta o il trasporto a fini di alienazione, delle testuggini europee. Sono ammessi l'acquisto e la vendita dei soli esemplari dotati di un certificato rilasciato dal CITES (documento diverso dalla sola denuncia di nascita).
La legge 150/92 ha inoltre reso obbligatorio denunciare il possesso di tutti gli esemplari agli uffici del Corpo forestale dello Stato-Servizio CITES.
Il termine ultimo per la denuncia era il 31 dicembre 1995.
Purtroppo chi non ha denunciato i propri esemplari entro il 31/12/1995 non può sanare la propria situazione e rischia una sanzione.
Denunciare la testuggine solo ora equivale ad autodenunciarsi!
NON abbandonate gli esemplari non denunciati!
|
|
| [1]
|
|
|
|